Che cosa si intende per centro degli interessi vitali di un soggetto?
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente è condizione necessaria ma non sufficiente affinché un soggetto possa essere considerato (effettivamente) come residente all’estero. Obiettivo del presente contributo è quello di descrivere il tema della residenza fiscale quale “centro degli interessi vitali” delle persone fisiche.
Al fine di contrastare il fenomeno del trasferimento fittizio all’estero di soggetti in realtà residenti i vari Stati hanno adottato specifiche misure, volte a contrastarne il fenomeno. L’ordinamento Italiano, attraverso il modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, stipulato con vari Stati esteri, ha previsto un particolare criterio volto ad individuare la residenza effettiva di un soggetto trasferitosi all’estero, attraverso la determinazione del suo “centro degli interessi vitali“.
In questo contributo video andremo a vedere cosa si intende per “centro degli interessi vitali” e come è possibile effettuare un trasferimento di residenza all’estero, nel modo corretto, in linea con la normativa fiscale.
sulla base di queste considerazioni è da considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero, ed ivi svolgendo la propria attività, mantenga il “centro degli interessi vitali” in Italia. Classico caso è quello del soggetto espatriato all’estero che mantiene in Italia la dimora della famiglia. Ebbene, in questo caso il domicilio del soggetto rimane in Italia, in quanto ivi è posto il luogo che è il centro delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. In questo caso, il suo centro degli interessi vitali rimane in Italia
In linea generale, e a prescindere dai criteri di determinazione della residenza fiscale, essa viene a stabilirsi nel Paese ove il soggetto ha il proprio “centro degli interessi vitali“. L’Agenzia delle Entrate,
ha chiarito che rimane fiscalmente residente nel territorio dello Stato il soggetto che, pur essendosi trasferito all’estero per motivi di lavoro, mantiene in Italia i propri legami familiari o il centro dei suoi interessi patrimoniali e sociali.
Inoltre, deve essere precisato che la verifica di residente fiscale non può mai essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento in quanto implica l’esame delle varie relazioni personali e sociali all’interno del territorio dello Stato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per dirimere i dubbi in merito all’attribuzione della residenza fiscale e chiarire il significato del domicilio fiscale è possibile fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo stato estero di riferimento.
In sintesi l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di porre in essere un azione investigativa finalizzare a ricercare tutti gli elementi concreti di prova, in ordine a:
- Legami familiari e affettivi e all’attaccamento all’Italia (es. presenza di moglie e figli in Italia);
- Interessi economici in Italia (es. partecipazioni societarie, cariche amministrative o di sindaco di società);
- Interesse a fare rientrare in Italia i proventi conseguiti con attività effettuate all’estero (es. trasferimenti di denaro dall’estero all’Italia);
- Intenzione di abitare in Italia anche in futuro (es. acquisto di un bene immobile in Italia).
- Ad esempio, può fornire prova del “centro degli interessi vitali” in Italia, anche un lungo periodo di soggiorno nel nostro Paese (dimostrato da viaggi aerei di rientro dall’estero), oppure la partecipazione a concerti, sfilate di moda, eventi mondani tenuti in varie città italiane. Oppure, ancora, la frequente apparizione in programmi televisivi nazionali, oltre che ai vari contratti stipulati con case discografiche e compagnie assicurative italiane.