Buongiorno,
il pensionato che risiede all’estero in uno dei Paesi con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può chiedere alla sede INPS che ha in gestione la prestazione l’applicazione della normativa prevista dalla specifica Convenzione. In questo modo, in presenza dei requisiti previsti, sarà possibile ottenere, per esempio, la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l’applicazione di un trattamento fiscale più favorevole (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).
A tal fine il pensionato può utilizzare l’apposito modulo disponibile nella sezione Tutti i moduli:
- CI531 – EP-I/1 modulo italiano-inglese;
- CI532 – EP-I/2 modulo italiano-francese;
- CI533 – EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
- CI534 – EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.
Il modello, da inviare, in originale e tramite posta ordinaria, alla sede INPS che ha in carico la prestazione, deve necessariamente contenere l’attestazione della residenza fiscale estera da parte dell’autorità straniera competente e deve essere accompagnato da altra documentazione eventualmente necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti da ciascuna Convenzione (per esempio, iscrizione all’ AIRE, cittadinanza).
Per l’attestazione della residenza fiscale estera, qualora il Paese di residenza utilizzi una propria modulistica, in alternativa al modello EP-I, il pensionato potrà inviare un’attestazione in lingua originale e tradotta in italiano, con traduzione conforme all’originale e firma legalizzata dall’Ufficio Consolare. L’Agenzia delle Entrate riconosce come validi ai fini dell’attestazione della residenza fiscale anche moduli in uso nei Paesi di residenza estera degli interessati, come per esempio il modulo 6166 rilasciato dall’Internal Revenue Service statunitense.
Si evidenzia che l’Istituto, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni fiscali, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), i trattamenti pensionistici da esso corrisposti a residenti all’estero, operando le ritenute IRPEF, in qualità di sostituto d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR del 29 settembre 1973 n. 600.
Per ottenere il rimborso dell’imposta italiana riferita agli anni precedenti, i non residenti in Italia, che intendono richiedere l’applicazione di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare richiesta di restituzione delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. La richiesta va presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale, di cui si chiede la restituzione (articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602).
La richiesta di rimborso deve contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione.
Cordiali saluti.