Questa esigenza nasce dal momento che in Albania c’è un gruppo di pensionati arrivati da poco in Albania che sostiene che ci sono vari altri modi per ottenere la detassazione ( basta solo l’iscrizione AIRE ) allora noi abbiamo interpellato la istituzione che approva la domanda, chi meglio di loro, perciò invitiamo tutti i pensionati interessati a trasferirsi in Albania di non fidarsi di chi sostiene qualcosa di diverso, sono solo dei ciarlatani, che possono farvi correre il rischio che in sede di verifica la domanda venga rigettata e dover poi rimborsare quello che indebitamente vi è stato concesso. MEDITATE GENTE
Ad una nostra precisa domanda di quali documenti servono per poter avere la detassazione, richiesta inviata tramite PEC alla sede INPS di San Donato milanese :
Questa è la loro risposta
Per valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una Convenzione Internazionale contro le doppie imposizioni, in base alle indicazioni operative dell’Istituto, è necessario acquisire tutta la documentazione idonea ad attestare formalmente la residenza fiscale, quale:
• L’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato, con modello EP-I/4;
• L’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E.
Per ciò che concerne la verifica della cancellazione dalle anagrafi comunali, di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR, giova ricordare che il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea) entro 90 giorni dal trasferimento deve iscriversi all’ A.I.R.E. (Anagrafica degli Italiani Residenti all’Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470) presso l’Ufficio Consolare competente per territorio; tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’A.I.R.E rientrano nell’attività di verifica che le sedi devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).
Si resta in attesa di tale documentazione.
Distinti saluti
NOTA BENE: la documentazione in originale può essere inviata all’attenzione dell’Ufficio Pensioni -sede INPS Milano Est, via XXV Aprile n.5 – 20097 San Donato Milanese (MI)