Si deve sapere che in Albania prima del 2017 non era possibile per i pensionati stranieri in genere ( in particolare italiani ) ottenere la detassazione pur essendo le pensioni a tassazione ZERO da sempre ( contrariamente a chi sostiene che la tassazione zero è stata approvata a gennaio 2020 ) essendo non considerata fonte di reddito dallo stato ( forse unico caso al mondo ) non può essere tassata, per sempre senza limiti di tempo, ma questo crea un altro problema molto grande per ottenere la detassazione l’ INPS emette un modulo Ep/1 ( C 531 ) in qualsiasi altro stato es. Portogallo basta recarsi all’ufficio tasse con il modulo compilato e lo timbrano e firmano lo si invia all’ INPS di appartenenza e il gioco e fatto, si ottiene la detassazione. In Albania non è cosi l’ufficio tasse albanesi non può timbrare e firmare detto modulo perchè è emesso da un sostituto di imposta ( INPS ) ma potevano rilasciare una dichiarazione che si era fiscalmente residenti in Albania il sottoscritto ha lottato per 13 mesi contro l’INPS per ottenere un nostro diritto riconosciuto dalla convenzione 175 contro le doppie imposizioni, non ci siamo assolutamente arresi ci siamo rivolti al direttore generale dei pensionati all’estero Dott. Luca Sabatini della sede centrale di Roma, abbiamo esposto il nostro caso, il Dott, Sabatini ha inviato degli ispettori alla sede INPS di Novara per verificare la veridicità del nostro caso, e a quel punto si è sbloccata la situazione generando e inviando una circolare attuativa comportamentale, su come comportarsi da li in poi nei confronti delle domande di detassazione provenienti dall’Albania
Questa è la circolare del Direttore Generale Responsabile dei pensionati INPS all’estero che chiarisce le norme di comportamento in caso di richiesta di detassazione proveniente da pensionati che si trasferiscono in Albania, questo risultato è frutto del lavoro del presidente APIA ( Carmine ) questa circolare è datata settembre 2017 considerate che prima di questa data in Albania non era possibile praticamente ottenere la detassazione, questo è il motivo principe per cui i pensionati italiani ed europei guardavano al Portogallo-Canarie-Tunisia e nessuno sentiva nominare l’Albania pur essendoci la tassazione zero sulle pensioni da sempre:
Pubblico una lettera di chiarimento della Direzione Centrale
pensione alle sedi periferiche
CONSIGLIO A TUTTI I PENSIONATI DI PRENDERNE VISIONE
Salve,prendendo spunto dal noto problema di riconoscimento da parte dell’INPS del documento emesso dalle autorità fiscali albanesi rispetto al Mod EP-I/1, vi segnalo una comunicazione della Direzione Centrale INPS alle sedi territoriali.
In particolare ho evidenziato in rosso la parte che ci riguarda dove viene fatto espresso invito ad accettare sia il documento originale ( EP-I ) ma anche : “certificazione equipollente in uso nel suddetto paese “…
Quindi, nel caso di rinnovate difficoltà, bisognerà informare i colleghi pensionati di insistere presso la propria sede INPS, sino ad una diffida legale contro il funzionario in questione.
Cordiali saluti.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
A seguito di molteplici richieste di chiarimento pervenute da strutture territoriali in merito alle modalità di gestione delle domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, si forniscono le seguenti indicazioni.
Premessa: definizione del concetto di residente fiscale in Italia
La legislazione fiscale vigente disciplina espressamente i criteri per la determinazione dello status di residente fiscale in Italia all’art. 2 del TUIR (DPR 917/86).
In particolare l’art. 2, comma 2, del TUIR prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis del medesimo articolo precisa che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e traferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Quindi, per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
• per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
• hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
• si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi sarà sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
In base all’art. 3 del TUIR, fatte salve le esclusioni espressamente previste, l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti in Italia da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (di cui all’art. 10 del TUIR) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
L’art. 23 del TUIR precisa che fra le categorie reddituali che si intendono prodotte nello Stato, ai fini dell’applicazione della tassazione nei confronti dei non residenti, vi sono anche i redditi da pensione.
- Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. Tali trattati si ispirano, generalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE, secondo cui, per ciò che concerne le pensioni, si prevede un peculiare regime impositivo a seconda che si tratti di prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati ovvero della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici.
In particolare, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, all’art. 18 del modello di Convenzione OCSE, in deroga alla normativa domestica, viene sancito il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre al successivo articolo 19, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, si prevede il regime di tassazione del reddito alla fonte, fatta salva l’eccezione prevista nel caso di acquisizione della nazionalità del paese di residenza.
Di conseguenza, appare chiaro che se un pensionato è fiscalmente residente in Italia, l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta, deve assoggettare la pensione a tassazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale italiana e tale posizione non rientra nell’ambito di applicazione soggettivo delle citate Convenzioni, che, al contrario, si riferiscono, fatte salve le esclusioni previste, ai casi in cui la residenza fiscale sia fissata in uno stato diverso da quello di produzione del reddito.
Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale normalmente per la definizione dei propri residenti fiscali rinviano alla normativa di ciascuno Stato contraente. Per i casi in cui, in base alle rispettive normative interne, un soggetto risulti essere residente in entrambi gli Stati contraenti le convenzioni dettano specifiche norme che si basano su criteri quali la residenza ed il domicilio (c.d. tie breaker rules ) per risolvere il conflitto.
- Istruzioni operative per la valutazione e l’accoglimento delle domande di esenzione in applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale
Occorre, preliminarmente, tener conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che “I sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione.”
Infatti, la prassi illustrata ha carattere facoltativo e, “nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda attenervisi, è fatto obbligo al medesimo di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti negli accordi di cui sopra.” “Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. A) del TUIR i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73.”.
Inoltre, occorre tener presente che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di tipo investigativo e di intelligence, finalizzate alla verifica dello status di residente fiscale, quali l’esame di possibili relazioni – sia personali che reali- del soggetto con uno degli stati contraenti, possono essere svolte solo in sede di accertamento e che tale attività non rientra nella competenza del sostituto d’imposta.
Tenuto conto di quanto precede, le strutture territoriali competenti sono tenute alla verifica della sussistenza dei requisiti formali prescritti dalle citate convenzioni per poter applicare il regime fiscale da esse previsto alle pensioni dei soggetti che ne facciano richiesta.
Ne consegue che in particolare l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito formale sancito dall’art. 2 del TUIR (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d’imposta), mentre il controllo del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti, quali il trasferimento della sede principale degli affari ed interessi, nonché della dimora abituale all’estero, rimane di stretta competenza dell’attività investigativa e di intelligence dell’Amministrazione finanziaria (vedi ad es. risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008).
Per ciò che concerne la verifica della cancellazione dalle anagrafi comunali, di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR, giova ricordare che il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea) entro 90 giorni dal trasferimento deve iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470) presso l’Ufficio Consolare competente per territorio; tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Si precisa che l’iscrizione all’A.I.R.E., nei casi previsti dalla legge, può formare oggetto di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e deve formare oggetto di controllo da parte delle strutture territoriali attraverso verifiche presso le Anagrafi comunali.
Conseguentemente, per poter valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, è necessario acquisire, oltre a tutta la documentazione idonea ad attestare formalmente la residenza fiscale estera, quale l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato con modello EP/I o altro idoneo modello riconosciuto valido dall’Agenzia delle Entrate (es. mod. 6166 della IRS per i cittadini residenti in USA) e gli eventuali altri requisiti previsti dalla norma convenzionale (es. cittadinanza), anche l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E.
- L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE rientrano nell’attività di verifica che le sedi devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).
Dal momento che la posizione del soggetto rispetto agli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, al di fuori dei casi in cui le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedano espressamente il cd. “frazionamento del periodo d’imposta”, deve essere valutata rispetto all’intero anno solare (art. 7 del TUIR), la qualificazione del soggetto come residente in Italia per l’intero periodo d’imposta, con conseguente esclusione della possibilità di accogliere la richiesta di applicazione alla/e pensione/i delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, si verifica in tutti i casi in cui il soggetto sia stato iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente in Italia per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile). D’altra parte, anche nei casi in cui il soggetto, al momento della presentazione della domanda di applicazione della normativa di una convenzione contro la doppia imposizione fiscale, risulti iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente per meno di 183 giorni, la domanda può essere definita solo con riferimento alla situazione del soggetto nell’intero anno solare; in questi casi, in presenza degli altri requisiti previsti dalla convenzione, occorre procedere all’accoglimento dell’istanza solo nel momento in cui sia possibile escludere che il soggetto, rientrando in Italia e iscrivendosi nuovamente nel corso dell’anno ai suddetti registri di Anagrafe, possa essere considerato residente in Italia.
Infine, con riferimento ai procedimenti posti in essere dall’Istituto in attuazione della normativa internazionale, si specifica che le disposizioni in materia di autocertificazione si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere.
Per tale motivo, al fine della definizione della domanda di applicazione del regime fiscale previsto dalle convenzioni di cui trattasi, è necessario che il richiedente produca alla sede INPS competente in originale l’attestazione di residenza fiscale da parte dell’autorità fiscale del paese di residenza compilata su modello EP/I o su certificazione equipollente in uso nel suddetto paese.
I Direttori regionali sono invitati a monitorare la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente messaggio, al fine di assicurare l’omogeneità dei comportamenti adottati dalle Strutture territoriali.
Il Direttore Centrale Pensioni
Il Direttore Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Dott. Luca Sabatini
Tra le altre cose non esisteva la possibilità per un pensionato ottenere il permesso di soggiorno come pensionato ( per avere il permesso di soggiorno ti dovevi trovare un lavoro oppure aprire una partita IVA o comprare una casa o in ultima analisi sposare una signora albanese ) voi capite che questa era la ragione principale per cui l’ Albania non era appetibile per noi pensionati